27/12/2012: Nel decreto crescita bis, all’art. 5 comma 3 è stato inserito un testo di modifica al Codice dell’Amministrazione Digitale, inserendo l’art. 6 bis.
Art. 6 -bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fi ne del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entro 6 mesi dal 20.10.2012 (entro fine aprile 2013) presso il Ministero per lo sviluppo economico dovrà quindi essere istituito il pubblico elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, chiamato appunto INI-PEC.
L'elenco sarà realizzato a partire dagli elenchi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini professionali, e potranno accedervi la pubblica amministrazione, i professionisti e le imprese in esso presenti. La funzione dell'elenco è quella di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio telematico di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti. L’accesso non sarà consentito ai cittadini che pertanto dovranno utilizzare www.registroimprese.it per risalire alle PEC della PA, di società e dei professionisti.
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