Anticipata la comunicazione PEC per le imprese individuali già iscritte: 30 giugno 2013

05/01/2013:La legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 del decreto Sviluppo Bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 Dicembre 2012, ha anticipato al 30 Giugno 2013 l’obbligatorietà di utilizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte delle imprese individuali già iscritte e attive  (art. 5, comma 2) al Registro delle Imprese competente, con esclusione di quelle soggette a procedure concorsuali. La maggior parte delle Camere di Commercio, si sta già allineando verso l’estensione dai bolli e dai diritti di segreteria alle imprese individuali come già avvenuto per le società.

Ulteriore elemento da considerare è la nuova scadenza, andando infatti a sostituire quella originariamente prevista (31/12/2013), gli studi professionali dovranno organizzarsi in tempo, poiché la nuova data di scadenza cadrà proprio nel periodo delle dichiarazioni.

Quante sono le imprese coinvolte?

Il numero di imprese coinvolte dal provvedimento è  di oltre 3,5 milioni, sarà necessario quindi  pianificare una comunicazione mirata sin da Gennaio 2013 al fine di evitare spiacevoli ritardi e rallentamenti dei tempi di evasione delle richieste di caselle PEC da parte di tutti i distributori e quelli relativi all’esame delle pratiche da parte delle Camere di Commercio.

Cosa devono fare le imprese “nuove” che si iscrivono al Registro?

Per tutte le imprese individuali “nuove”che si iscrivono nel Registro delle imprese o si annotano all’Albo delle imprese artigiane, è obbligatorio indicare l’indirizzo PEC di riferimento contestualmente alla pratica di iscrizione (all’articolo 5, commi 1 e 2 del citato Decreto), all’interno del quadro 5 “SEDE DELL’IMPRESA” del Modello I1.

Sanzioni

Per chi non adempie all’obbligo di comunicazione, sono stati ridotti da 3 mesi a 45 giorni i termini entro i quali l’ufficio del registro delle imprese sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC, trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.



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